CODICE ETICO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PREMESSA

BMB attua il proprio oggetto sociale e, in particolare, svolge la propria attività di impresa nel costante rispetto del presente Codice Etico, al quale si conformano i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori, sia nei rapporti interni che nelle relazioni con i terzi, nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell’organizzazione aziendale. Il presente Codice Etico detta principi di deontologia aziendale e regole di condotta atti a prevenire, secondo l’ordinamento italiano, la commissione di reati e tutti quei comportamenti in contrasto con i valori che BMB intende promuovere. BMB raccomanda alle società eventualmente soggette alla propria attività di direzione e coordinamento l’adozione di un codice etico conforme al presente. Destinatari del Codice Etico sono i componenti degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori di BMB, i quali sono obbligati, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto delle disposizioni ivi previste. BMB richiede anche ai propri fornitori, appaltatori, subappaltatori, clienti, consulenti, mediatori ed intermediari di agire, nei rapporti con BMB medesima, in coerenza con quanto previsto nel presente Codice Etico. Il Codice Etico trova applicazione in relazione alle attività svolte da BMB, avendo riguardo ai principi ed alle regole del nostro ordinamento. BMB si riserva di modificare ed integrare il Codice Etico, sulla scorta delle indicazioni provenienti da tutti i soggetti coinvolti ed in coerenza con l’evoluzione della normativa rilevante nonché sulla base delle indicazioni provenienti dalle Associazioni di Categoria di riferimento.

1 – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento della propria attività e, in particolare, nei rapporti interni e con i terzi, BMB si conforma ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza espressi dal nostro ordinamento, avendo specifico riguardo alle finalità espresse dal D.Lgs. n. 231/2001. A tal fine, BMB si impegna affinché i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori nonché il personale degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle sue attività aziendali rispettino i predetti principi, il presente Codice Etico ed i regolamenti interni a BMB.

I membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori rispettano il presente Codice Etico ed i regolamenti interni di BMB anche nei rapporti verso l’esterno; in particolare, essi devono informare i terzi circa il contenuto delle disposizioni del Codice Etico e dei regolamenti interni, al fine di esigere il rispetto delle proprie scelte e del proprio comportamento.

BMB riprova qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito nel Codice Etico, anche nell’ipotesi in cui tale comportamento sia stato dall’agente realizzato a vantaggio o nell’interesse della stessa o nella convinzione di arrecare un vantaggio a BMB. In nessun caso, il perseguimento dell’interesse di BMB può giustificare una condotta in violazione dei predetti principi.

2 – ATTIVITÀ AZIENDALI E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Nello svolgimento delle attività aziendali, BMB opera secondo i principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità espressi dal nostro ordinamento, avendo specifico riguardo alle finalità espresse dal D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, BMB individua specifiche procedure e modalità di gestione delle risorse finanziarie, al fine di impedire la commissione di reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001. La gestione delle risorse finanziarie avviene nel rispetto delle predette procedure ed in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative di ciascuno.

3 – CONFLITTI DI INTERESSI

I membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori di BMB evitano tutte le situazioni nelle quali potrebbero trovarsi, anche potenzialmente, in conflitto di interessi con BMB; rendono noto, nei rispettivi ambiti operativi, ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione di BMB e si astengono dal procurarsi vantaggi personali nello svolgimento delle rispettive attività. In particolare, i dipendenti ed i collaboratori di BMB, ferme restando le eventuali previsioni legislative e contrattuali, comunicano tempestivamente le predette situazioni ai rispettivi superiori

4 – RISERVATEZZA

BMB tutela il principio di riservatezza delle informazioni, dei dati e delle notizie attinenti l’attività d’impresa ed assicura che esso sia rispettato e salvaguardato anche dai propri dipendenti e collaboratori. Al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo e di gestione del personale, i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a non divulgare le informazioni non di pubblico dominio, di cui siano venuti a conoscenza, anche accidentalmente, e ad utilizzarle per scopi strettamente connessi all’esercizio della proprie funzioni, senza abusare, direttamente o indirettamente, di tale privilegio informativo, nell’interesse proprio o di terzi e senza arrecare pregiudizio a BMB. L’obbligo di riservatezza deve essere rispettato anche al di fuori dell’orario di lavoro e durante la sospensione del contratto.

5 – CONCORRENZA LEALE

BMB svolge la propria attività di impresa con lealtà e nel pieno rispetto dei principi del diritto della concorrenza. Non sono consentiti, pertanto, i comportamenti contrari alla correttezza professionale, collusivi, predatori, di abuso di posizione dominante o di dipendenza economica ed ogni altra condotta diretta ad alterare la lealtà e l’equilibrio concorrenziale del mercato.

6 – RISPETTO DELL’AMBIENTE E QUALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

BMB considera l’ambiente un valore primario e gestisce le attività aziendali nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale. BMB persegue la qualità della propria organizzazione aziendale e, nei rapporti con i terzi, opera al fine di garantire la qualità dei propri servizi e prodotti e la continuità gestionale.

7 – MODELLO ORGANIZZATIVO E DISCIPLINA APPLICABILE

Il Codice Etico è elemento essenziale e funzionale del Modello Organizzativo che BMB adotta ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire la commissione di reati nell’interesse o a vantaggio di BMB stessa.I principi e le regole contenuti nel presente Codice Etico integrano le previsioni legislative, regolamentari, statutarie e contrattuali che disciplinano il funzionamento degli organi sociali ed i diritti e doveri dei destinatari del Codice stesso.

Rapporti interni

8 – RAPPORTI CON DIPENDENTI E COLLABORATORI

Nel selezionare i dipendenti ed i collaboratori, BMB si astiene da comportamenti discriminatori, valutando i candidati sulla base di criteri di merito, di competenza e di professionalità, tenuto conto delle specifiche esigenze aziendali. Nella stipulazione dei contratti con i dipendenti ed i collaboratori, BMB si conforma alle regole stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e dalla contrattazione collettiva vigente. Nella gestione dei rapporti con i dipendenti ed i collaboratori, BMB riconosce e tutela tutti i diritti di cui questi godono, anche in considerazione della loro posizione di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e gerarchico. Non è consentito richiedere a dipendenti e collaboratori, come atto dovuto al proprio superiore, comportamenti contrari a quanto previsto nel presente Codice.

9 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE

BMB tutela e promuove la formazione dei propri dipendenti e collaboratori, allo scopo di arricchirne l’esperienza ed il patrimonio professionale e culturale. In questo ambito, riveste particolare importanza la comunicazione tra il personale dirigente ed i dipendenti e collaboratori, al fine di fornire loro direttive comportamentali e professionali.

10 – TUTELA DELLE RISORSE UMANE

Le risorse umane rappresentano un elemento indispensabile per l’esistenza e lo sviluppo di BMB, che considera la professionalità e l’impegno di dipendenti e collaboratori valori essenziali al raggiungimento dei propri obiettivi. BMB rispetta e tutela la dignità, la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori. BMB tutela, in particolare, l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, assicurando condizioni lavorative rispettose della dignità individuale, nel pieno rispetto dei contratti individuali e collettivi, dello Statuto dei Lavoratori nonché della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. BMB vigila affinché non siano posti in essere atti di violenza o di coercizione psicologica nonché ogni atteggiamento o comportamento che leda la dignità della persona. BMB vigila, altresì, affinché non siano posti in essere quei comportamenti volti ad indurre o a costringere, direttamente o indirettamente, i dipendenti ad adottare condotte in violazione del presente Codice Etico o dei regolamenti interni.

11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI DIPENDENTI E COLLABORATORI

La privacy di dipendenti e collaboratori è tutelata mediante l’adozione di adeguate regole in relazione alla tipologia di informazioni da richiedere e mediante l’utilizzo di specifiche modalità di trattamento e conservazione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali di dipendenti e collaboratori è ammesso soltanto nel rispetto della legislazione vigente e, comunque, offrendo agli stessi la più ampia informativa ed assistenza.

12 – SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

BMB si impegna a tutelare a diffondere e a consolidare una cultura della sicurezza e della salute, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e i collaboratori. A tal fine, BMB realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso l’introduzione di: (i) un sistema integrato di gestione del rischio; (ii) un sistema di controllo e di aggiornamento delle metodologie di lavoro; (iii) appositi interventi formativi e di comunicazione dei meccanismi tramite i quali vengono assunte le decisioni, di ogni tipo ed ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

13 – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI NEI RAPPORTI CON BMB

Il comportamento di ogni dipendente e collaboratore si conforma ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà espressi dal nostro ordinamento nonché al rispetto delle regole dettate dal Codice Etico, delle norme contrattuali regolanti il rapporto di lavoro con BMB e delle disposizioni ed istruzioni attinenti l’attività aziendale.

BMB vigila affinché i dipendenti ed i collaboratori operino in sintonia con le politiche aziendali e, sia nei luoghi di lavoro che all’esterno, si comportino con lealtà, disponibilità e cortesia nei confronti dei colleghi e delle altre persone con le quali entrano in relazione durante l’espletamento delle loro mansioni. Ogni dipendente o collaboratore che venisse a conoscenza di violazioni ovvero di tentate violazioni, in ambito aziendale, al presente Codice Etico, è tenuto a segnalarle al proprio superiore gerarchico. Laddove le segnalazioni risultino essere dolosamente infondate, al dipendente o al collaboratore responsabile potranno essere applicate le sanzioni del presente Codice Etico.

14 – UTILIZZO DI BENI, MEZZI E RISORSE AZIENDALI

I dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad impiegare beni, mezzi e risorse messi a loro disposizione nel rispetto della loro destinazione d’uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità. Nell’utilizzo dei beni, dei mezzi e delle risorse aziendali, essi sono pertanto vincolati ad assumere comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l’uso. Ciascun dipendente e collaboratore è responsabile di beni, mezzi e risorse a lui affidati ed è tenuto ad informare tempestivamente il proprio responsabile circa il loro utilizzo distorto o dannoso per il patrimonio di BMB.

Rapporti con i terzi

15 – RAPPORTI CON I TERZI

In coerenza con i principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza espressi dal nostro ordinamento, è fatto divieto ai membri degli organi sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori di BMB di fare o promettere a terzi, anche in forma indiretta, dazioni di danaro o di altra utilità, allo scopo di promuovere o favorire indebitamente gli interessi di BMB nonché di accettare per sé o per altri la promessa ovvero la dazione di somme di danaro o altra utilità per promuovere o favorire indebitamente l’interesse di terzi. È consentita soltanto l’elargizione di omaggi di carattere simbolico o di modico valore, ascrivibile ad attività di promozione ovvero ad atti di cortesia. Laddove insorgano, nello svolgimento delle attività aziendali, divergenze con i terzi, BMB è disponibile alla ricerca di soluzioni conciliative, allo scopo di superare le contrapposizioni nel miglior modo possibile.

16 – SELEZIONE E RAPPORTI CON FORNITORI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nella selezione e nelle relazioni con fornitori, appaltatori e subappaltatori ed altre controparti commerciali, BMB valuta in maniera obiettiva e globale la convenienza economica, le capacità tecniche ed economiche e la complessiva affidabilità dei suoi interlocutori. In particolare, BMB tiene conto di elementi quali la solidità finanziaria, le capacità e le risorse progettuali, il know-how e l’adozione di sistemi di controllo della qualità aziendale. BMB vigila affinché le trattative ed i rapporti negoziali con i predetti soggetti siano improntati alla massima correttezza e serietà e siano condotti nel rispetto della normativa vigente. I rapporti con i fornitori, gli appaltatori, i subappaltatori ed altre controparti commerciali, ivi inclusi quelli finanziari e gli altri contratti accessori, sono regolati da specifici accordi, i quali sono improntati alla massima chiarezza e comprensibilità ed in modo da scongiurare ogni abuso da dipendenza economica.

17 – RAPPORTI CON I CLIENTI

BMB si pone come obiettivo principale la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti nonché la creazione di un rapporto ispirato alla correttezza, alla trasparenza ed all’efficienza. BMB vigila affinché le trattative ed i rapporti negoziali con i clienti siano improntati alla massima correttezza e serietà e siano condotti nel rispetto della normativa vigente. I rapporti con i clienti sono regolati da specifici accordi, i quali sono improntati alla massima chiarezza e comprensibilità.

18 – RAPPORTI CON CONSULENTI, MEDIATORI ED INTERMEDIARI

Nella selezione dei propri consulenti, mediatori ed intermediari, BMB si comporta in modo imparziale e non discriminatorio, adottando criteri di merito, competenza e professionalità.

I rapporti con i consulenti, i mediatori e gli intermediari sono regolati da specifici accordi, improntati alla massima chiarezza e comprensibilità.

19 – RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA, REGOLAZIONE E GARANZIA E CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Nelle relazioni con le Autorità di Vigilanza, di Regolazione e di Garanzia e con gli organi istituzionali dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, BMB si ispira a principi di integrità e di correttezza professionale, evitando di influenzare le loro decisioni o di richiedere trattamenti di favore mediante la promessa, l’offerta o la concessione di compensi o di altre utilità. BMB intrattiene con i predetti soggetti rapporti improntati alla piena e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione, con tempestività, qualsiasi informazione richiesta dalle stesse nello svolgimento delle attività istruttorie e conformandosi ai provvedimenti emanati. Al fine di garantire la massima trasparenza, BMB si impegna, altresì, ad evitare di trarre qualsiasi forma di indebito vantaggio da eventuali rapporti personali o di parentela con funzionari delle predette Autorità ed Organi. BMB, nei rapporti con gli Organi Istituzionali dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali nonché con quelli Internazionali, finalizzati a consentire la valutazione, da parte di BMB stessa, dell’attività legislativa ed amministrativa nei settori di interesse, adotta, in ogni caso, una condotta corretta e trasparente, evitando qualsiasi atteggiamento di natura collusiva o coercitiva.

20 – RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED ASSOCIAZIONI

BMB non eroga contributi, direttamente o indirettamente, a partiti, comitati e movimenti politici, né a loro rappresentanti o candidati, e si astiene da qualsiasi forma di pressione finalizzata ad ottenere favori o trattamenti privilegiati. Allo stesso modo, BMB non eroga contributi, direttamente o indirettamente, ad Organizzazioni Sindacali, Associazioni a tutela dell’ambiente, Associazioni a tutela dei consumatori e risparmiatori, al fine di influenzarne la condotta nell’ambito di procedimenti giurisdizionali a proprio carico o al fine di prevenire eventuali contestazioni in ordine alle proprie iniziative ed attività. E’, tuttavia, possibile contribuire all’attività di Partiti politici, Organizzazioni ed Associazioni, anche mediante l’elargizione di risorse finanziarie, soltanto nei casi e con le modalità previste dalla legge e, comunque, nell’ambito di specifici progetti ed iniziative chiaramente individuate, rispettando precisi criteri di condotta, quali la destinazione chiara e documentabile delle risorse e l’espressa autorizzazione da parte degli organi sociali o dei responsabili preposti alla gestione di tali rapporti.

21 – CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI. RAPPORTI CON LA STAMPA E I MASS-MEDIA

La attività di sponsorizzazione e di patrocinio possono avere ad oggetto manifestazioni sportive, spettacoli, restauri di beni artistici ed archeologici, eventi culturali ed iniziative legate ai temi sociali, umanitari ed ambientali, i quali offrano garanzia di qualità ed al cui successo BMB possa contribuire. In ogni caso, nella stipula dei contratti di sponsorizzazione o patrocinio, BMB tiene una condotta corretta e trasparente, evitando qualsiasi pressione sui soggetti interessati. I rapporti con la stampa e gli altri mass-media e la partecipazione, in nome o per conto di BMB, a convegni ed altre manifestazioni, sono gestiti unicamente dalle funzioni aziendali competenti o previa autorizzazione di quest’ultime; BMB vigila, in ogni caso, affinché le informazioni diffuse siano veritiere, trasparenti e coerenti con le politiche aziendali.

22 – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti tra i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori, da un lato, e, dall’altro, la Pubblica Amministrazione, devono essere sempre ispirati ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza espressi dal nostro ordinamento, avuto specifico riguardo alle finalità espresse dal D.Lgs. n. 231/2001. E’ fatto divieto ai membri degli organi sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori di BMB di fare o promettere a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, anche in forma indiretta, dazioni di danaro o di altra utilità ovvero tenere condotte contrastanti con quanto previsto nel presente Codice Etico, allo scopo di promuovere o favorire indebitamente gli interessi di BMB. È consentita soltanto l’elargizione di omaggi di carattere simbolico o di valore estremamente modico, ascrivibile ad attività di promozione ovvero ad atti di cortesia.

In particolare, è vietato ai membri degli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori: (i) promettere o concedere danaro, vantaggi o altra pubblica utilità o, al fine di ottenere il rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione nonché agevolazioni contributive, previdenziali ed assistenziali; (ii) presentare dichiarazioni non veritiere ovvero porre in essere artifici e raggiri diretti all’indebito conseguimento di contributi, erogazioni, finanziamenti; (iii) impedire o ostacolare l’esercizio delle funzioni ispettive da parte della P.A., al fine di evitare l’applicazione di una sanzione o di negoziarne l’importo; (iv) adottare comportamenti fraudolenti, ingannevoli o sleali che possano indurre in errore la Pubblica Amministrazione in sede e ad esito di procedure, anche di dismissione di cespiti immobiliari, ad evidenza pubblica. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione. Qualora nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l’ente utilizzi un consulente o un soggetto terzo, quest’ultimo deve essere soggetto alle medesime direttive che si applicano ai dipendenti dell’ente e non deve trovarsi in conflitto di interesse. Nel corso di una transazione con la Pubblica Amministrazione non è possibile esaminare o proporre possibilità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale, così come non è possibile offrire o in alcun modo fornire omaggi, ovvero sollecitare o ottenere informazioni riservate che possono compromettere l’integrità e la reputazione di entrambe le parti. Non è possibile assumere alle dipendenze di BMB ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente ed attivamente ad operazioni poste in essere tra l’ente e la Pubblica Amministrazione.

Modalità di attuazione e controllo del rispetto del Codice Etico

23 – ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL RISPETTO DEL CODICE ETICO

BMB adotta specifici strumenti e procedure appropriate allo scopo di attuare il Codice Etico e di garantirne il rispetto e si impegna all’implementazione di apposite procedure, regolamenti o istruzioni volte ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di ciascuna di esse e di tutti i rispettivi dipendenti e collaboratori.

24 – DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL CODICE ETICO

BMB, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle funzioni aziendali, organizza appositi programmi di formazione, opportunamente differenziati a seconda dell’anzianità, del ruolo e delle responsabilità organizzative dei partecipanti, al fine di assicurare una diffusione generalizzata del Codice Etico ed una corretta comprensione dello stesso all’interno dell’azienda. Copia del Codice Etico sarà messa a disposizione all’interno dell’azienda. BMB cura la massima diffusione del Codice anche all’esterno, fornendo il necessario supporto interpretativo delle disposizioni in esso contenute, al fine di informare compiutamente fornitori, appaltatori, subappaltatori e tutti gli altri interlocutori, sia privati che istituzionali, circa i valori che essa intende promuovere ed, in generale, la politica aziendale alla quale essa si ispira.

25 – INOSSERVANZA E SANZIONI

Al fine di assicurare il rispetto delle regole di condotta individuate dal presente Codice Etico, BMB adotta un adeguato sistema sanzionatorio, previsto nel Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Detto sistema riguarda tutti i destinatari del Codice Etico, ovverosia i membri degli organi sociali, il personale dirigente, il personale dipendente, i collaboratori e gli altri soggetti esterni assoggettati a direzione o vigilanza da parte di BMB.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

“LE CLAUSOLE DI SEGUITO ESPOSTE REGOLANO, INDEROGABILMENTE, TUTTE LE FORNITURE ESEGUITE DALLA BMB / PALADERI”

Premessa: il presente accordo quadro annulla e sostituisce ogni precedente intesa ed in ogni caso regola ed integra tutte le forniture precedenti, nonché tutti gli ordini contestuali e/o successivi, qualunque ne sia la modalità di inoltro e/o la forma di ricezione. Qualora gli ordini provengano da cooperative, ati, rti, reti di imprese, consorzi, società consortili, enti, gruppi e/o associazioni in genere, anche di fatto, i firmatari del presente accordo quadro (di seguito in breve anche i firmatari e/o gli obbligati) dichiarano, assumendone la relativa responsabilità, che la sottoscrizione avviene, ad ogni effetto di legge, anche per conto e nell’interesse di tutti i soci e/o i componenti dei suindicati soggetti giuridici.
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Ogni ordine e/o estensione del medesimo potrà essere comunicato in qualsiasi modalità, in forma scritta e/o verbale, anche tramite dipendenti e/o collaboratori che vengono a tanto sin da ora espressamente autorizzati. In ogni caso questi ultimi impegnano sempre i soggetti giuridici di cui alla premessa in uno a quelli che ricevono le conferme d’ordine inviate dalla BMB tramite posta elettronica certificata (di seguito in breve pec) oppure mezzi equivalenti e si obbligano, anche in proprio, al rispetto di tutte le clausole quivi sancite. I clienti ed i firmatari che restituiscono sottoscritto l’accordo quadro e/o le conferme d’ordine inviate dalla BMB tramite pec oppure mezzi equivalenti assumono in proprio e solidalmente con il legale rappresentante l’obbligo di custodire gli originali sottoscritti, che restano in loro possesso, ed il rischio e le conseguenze riconducibili all’eventuale smarrimento.
2) la BMB è autorizzata:
2.1) a trasmettere, in qualsiasi momento, una comunicazione indicando gli importi e le scadenze entro le quali dovranno avvenire i pagamenti delle forniture;
2.2) a scegliere tra le eventuali modalità alternative di pagamento e/o di esecuzione esposte nelle singole conferme d’ordine;
2.3) a cedere, anche parzialmente, il contratto e/o i crediti e/o le obbligazioni e/o i diritti previsti nel presente accordo quadro e/o nelle singole conferme d’ordine.
3) i prezzi esposti nelle singole conferme d’ordine resteranno invariati per un periodo di tre mesi dalla data del loro inoltro. Decorso tale termine i prezzi relativi alle consegne non ancora eseguite subiranno un incremento nella medesima percentuale eventualmente richiesta dai fornitori alla BMB, salvo le maggiori variazioni dovute ad eventi imprevisti.
4) i clienti si obbligano cumulativamente, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di ciascuna conferma d’ordine, a consegnare alla BMB idonei titoli a garanzia delle scadenze di pagamento convenute ed a garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte tramite una fideiussione bancaria emessa da primario istituto di credito con clausola di pagamento a prima richiesta indipendentemente dalle eccezioni del debitore.
5) ferme tutte le ulteriori obbligazioni contrattualmente sancite, i clienti assumono l’obbligo di compiere tutto quanto necessario per consentire l’incasso dell’anticipazione sull’importo totale di ciascun appalto, cui hanno diritto ex articolo 35, comma 18, d.lgs n° 50/2016 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, e di corrispondere alla BMB l’importo ricevuto a titolo di anticipazione fino al valore globale delle forniture, compreso iva, commissionate alla medesima BMB. L’anticipazione, pertanto, è vincolata sin d’ora a tale esclusiva destinazione d’uso in favore della BMB e dovrà essere versata a quest’ultima entro e non oltre le 48 ore successive all’avvenuto incasso da parte dei clienti oppure, se già avvenuto, alla sottoscrizione del presente accordo quadro. In caso di omesso e/o tardivo e/o parziale versamento dell’anticipazione ricevuta, ovvero di omessa richiesta della stessa alla stazione appaltante, i clienti si obbligano a corrispondere, a titolo di penale, non riducibile, una somma pari al 10% delle forniture commissionate al lordo degli sconti, fermo il diritto della BMB di avvalersi di quanto sancito all’articolo 22 del presente accordo quadro.
6) subordinatamente alla condizione di cui infra, i clienti, ai sensi dell’articolo 1331 c.c., concedono sin d’ora alla BMB, che accetta, una opzione di acquisto, in tutto od in parte, della merce alienata, per un corrispettivo pari al 20% del prezzo minimo netto esposto nelle fatture di vendita. Da tale corrispettivo verranno detratte le spese di movimentazione, ricarico, trasporto e deposito della merce, mentre verrà aggiunto il prezzo dell’opzione, sin d’ora determinato in misura pari al 1% del suindicato prezzo minimo di vendita. L’opzione è subordinata al mancato e/o parziale e/o tardivo pagamento anche di una sola delle scadenze previste. La BMB ha la facoltà di esercitare il diritto di opzione comunicando la propria volontà, tramite pec oppure mezzi equivalenti, entro il termine di 12 mesi dall’ultima scadenza pattuita. I clienti consentono sin d’ora alla BMB di accedere, in qualsiasi momento, nei luoghi in cui la merce venduta è in giacenza, per verificarne lo stato di conservazione, la quantità e quant’altro di suo interesse ed eventualmente eseguirne il ritiro. In caso di satisfattivo esercizio del diritto di opzione da parte della BMB con il ritiro di tutta la merce opzionata, il prezzo di acquisto da quest’ultima dovuto ed il prezzo dell’opzione si compenseranno con il maggior credito vantato nei confronti dei clienti, con obbligo a carico dei firmatari di pagare la differenza, oltre tutti gli accessori, così come sancito nel presente accordo quadro. L’importo dovuto dalla BMB sarà calcolato, secondo le modalità sopra esposte, a seguito dell’esercizio dell’opzione, considerando le sole effettive merci ritirate che risulteranno descritte nei relativi documenti di trasporto. Il mancato rinvenimento delle merci opzionate e/o il rinvenimento di merci deteriorate e/o, comunque, in stato di abbandono, costituiranno grave inadempimento dei clienti e motivo di risoluzione dell’opzione esercitata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. ferma in ogni caso l’applicazione di tutte le clausole negoziali previste.
7) le presenti condizioni contrattuali si applicano anche ad eventuali contratti di conto deposito e/o conto vendita in essere.
8) i firmatari rinunziano ad ogni eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. e non potranno opporre alla BMB azioni legali e/o eccezioni di sorta se non risulteranno preventivamente pagate tutte le forniture.
9) i firmatari che sottoscrivono il presente accordo quadro in nome delle persone giuridiche dichiarano di averne la piena rappresentanza e si obbligano solidalmente, anche in proprio, al rispetto di tutte le clausole, ivi incluso il pagamento delle forniture entro i dieci anni successivi all’ultima scadenza pattuita e nei limiti delle somme dovute in forza delle singole conferme d’ordine.
10) tutti i firmatari garantiscono, a prima richiesta, solidalmente tra loro, l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte nel presente accordo quadro e/o che andranno ad assumere i clienti nelle successive conferme d’ordine entro i dieci anni dalla firma del presente accordo quadro o, viceversa, entro dieci anni dalla sottoscrizione della conferma d’ordine ed entro il limite massimo di euro dieci milioni. Qualora la BMB fosse tenuta, per qualsiasi titolo, motivo e/o ragione, a restituire, nei dieci anni successivi al pagamento, gli importi ricevuti per le forniture eseguite e/o comunque per le somme incassate in forza delle clausole sanzionatorie contenute nel presente accordo quadro, i firmatari, quali garanti, garantiscono solidalmente e si obbligano a manlevare la medesima BMB nei confronti dei terzi, anche nel caso in cui tale richiesta dovesse pervenire, in seguito al fallimento del cliente, dagli organi della procedura e comunque a rimborsare alla BMB l’importo eventualmente oggetto di restituzione. I firmatari, quali garanti, rispondono a prima richiesta, fino alla concorrenza di euro dieci milioni, anche di eventuali obbligazioni precedentemente assunte che fossero rimaste inadempiute da parte del soggetto garantito e rinunziano alle eccezioni previste dagli articoli 1955, 1956 e 1957 c.c.
11) ciascun firmatario garantisce solidalmente l’autenticità di tutte le sottoscrizioni apposte ed il legale rappresentante pro tempore dell’azienda acquirente ne resta sempre responsabile anche nel caso di eventuali disconoscimenti. Nell’ipotesi in cui venisse disconosciuta anche una sola firma, il legale rappresentante pro tempore dell’azienda acquirente, insieme agli altri coobbligati, sarà tenuto, in via solidale, all’adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente pattuiti, intendendosi sin d’ora per ratificato l’ordine, e/o comunque al risarcimento di ogni danno subito dalla BMB che si conviene sin d’ora almeno pari agli importi a quest’ultima dovuti.
12) la produzione e/o la consegna delle merci sono subordinati all’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi connessi a qualsiasi fornitura. Eventuali deroghe da parte della BMB non costituiranno rinunzia ai diritti contrattuali in ogni tempo sanciti in favore della medesima BMB.
13) i clienti si obbligano ad inviare alla BMB, tramite pec, entro e non oltre trenta giorni solari dalla data di ogni singola conferma d’ordine, un programma di consegne e/o ritiri che la BMB si riserva di accettare e/o di modificare in funzione delle proprie esigenze organizzative.
14) il luogo di consegna, la resa ed i prezzi delle merci si intendono sempre franco partenza industrie produttrici e/o, a scelta della BMB, franco partenza depositi siti in Italia. I trasporti presso la destinazione e/o il cantiere indicati in ogni singola conferma d’ordine, se organizzati dalla BMB, saranno sempre a rischio e spese dei clienti, ferma la garanzia da parte di tutti i firmatari anche rispetto al pagamento di quanto dovuto per il trasporto. E’ facoltà della BMB rinunciare all’incarico di organizzare il trasporto e richiedere il ritiro delle merci franco partenza industrie produttrici e/o, a scelta della BMB, franco partenza depositi siti in Italia. Gli importi eventualmente esposti nelle conferme d’ordine come contributo trasporto rappresentano il 50% dei costi inerenti il deposito, la movimentazione e la consegna delle merci e pertanto la BMB è sin d’ora autorizzata ad integrare tale addebito nella residua misura del 50% con aggiuntiva, separata ed indipendente fatturazione. Il corrispettivo per il trasporto è sempre del tutto autonomo dai prezzi di vendita e può essere oggetto di aggiuntiva, separata ed indipendente fatturazione.
15) nessun risarcimento è dovuto dalla BMB per eventuali ritardi delle consegne. L’approntamento delle merci si intende sempre al più presto possibile.
16) i prezzi delle merci sono a misura. I pesi e le dimensioni sono indicativi ed in ogni caso soggetti ad una variazione del ± 10%.
17) la BMB non è responsabile per eventuali contestazioni sulle merci quando la posa in opera a regola d’arte e la idonea manutenzione secondo le norme vigenti non risultino documentalmente verificate in contraddittorio con i propri tecnici di fiducia.
18) la BMB, a sua insindacabile scelta, senza che ciò rappresenti rinunzia alcuna ai propri diritti, potrà ricevere ed accettare il pagamento, in toto od in parte, della sorta capitale, prima di chiedere gli ulteriori importi dovuti per lo storno degli sconti, gli interessi e le penali maturate, senza necessità di manifestare alcuna preventiva riserva. La diffida di pagare in tutto od in parte la sola sorta capitale non potrà mai essere interpretata quale rinuncia implicita ai diritti accessori contemplati in contratto ed in particolare a quelli di cui ai successivi articoli 21.1, 21.2, 21.3 e 21.4.
19) i clienti si obbligano a non esercitare, rinunciandovi espressamente con la sottoscrizione del presente accordo quadro, la facoltà di cui all’articolo 3, comma 2, del d.p.r. 184/2006 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, qualora la BMB dovesse presentare istanza di accesso agli atti e/o istanza di accesso civico generalizzato finalizzate ad ottenere informazioni su ciascun appalto, anche in merito allo stato dei pagamenti.
20) tutti gli importi versati in anticipo sono improduttivi di interessi e costituiscono una cauzione a garanzia del pagamento integrale di tutte le obbligazioni pecuniarie maturate e/o maturande. In caso di inadempienza i suindicati importi versati a titolo di cauzione e tutti i pagamenti parziali saranno trattenuti ed imputati, nell’ordine di seguito esposto, in acconto alle penali maturate, all’addebito del secondo sconto condizionato al puntuale pagamento, all’addebito dello sconto cassa e/o di eventuali sconti “una tantum”, all’addebito degli interessi convenzionali calcolati per qualsivoglia causale e da ultimo alla sorta capitale.
21) il mancato e/o parziale e/o tardivo pagamento anche di una sola delle scadenze convenute comporta cumulativamente:
21.1) la decadenza dal beneficio del termine, dallo sconto cassa e da eventuali sconti “una tantum”;
21.2) lo storno del secondo sconto su tutte le forniture non pagate regolarmente;
21.3) lo storno del secondo sconto su tutte le forniture, ancorché’ pagate tempestivamente, ove relative a più commesse destinate allo stesso cantiere e/o recapito e/o utilizzo in quanto considerate parti di un medesimo ordine unitario e complessivo. Qualora le commesse fossero destinate a cantieri e/o recapiti e/o utilizzi differenti, lo storno del secondo sconto sarà comunque applicato su tutte le forniture evase nei limiti dei 24 mesi precedenti alla data della prima scadenza non pagata, in quanto convenzionalmente ritenute parti di un unico accordo commerciale;
21.4) l’addebito degli interessi di mora calcolati nella misura pari al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 e successive modifiche, maggiorato della metà, oltre quelli anatocistici capitalizzati annualmente, ma comunque entro il limite del tasso soglia in vigore.
22) il mancato e/o parziale e/o tardivo adempimento agli obblighi contrattuali, faciliterà la BMB a chiedere, a prima richiesta, anche cumulativamente, ai clienti, ai garanti ed ai coobbligati:
22.1) la risoluzione del contratto relativo ad ogni singola conferma d’ordine;
22.2) l’addebito di una penale, non riducibile, pari al mancato utile, rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle merci pattuito in contratto dalla BMB con il suo fornitore ed il prezzo di vendita delle stesse esposto nelle conferme d’ordine sottoscritte. In alternativa a quanto sopra la BMB potrà, a sua scelta esclusiva, richiedere una penale, non riducibile, pari al 30% sul valore delle forniture al lordo degli sconti applicati.
22.3) il pagamento di tutti i costi relativi al deposito ed alla movimentazione delle merci e/o delle materie prime convenzionalmente pattuiti quanto meno in misura pari al 10% del valore delle forniture al lordo degli sconti concessi;
22.4) l’addebito degli interessi di mora calcolati come previsto dall’articolo 21.4 anche sull’eventuale importo richiesto a titolo di penale.
23) in ogni caso qualsiasi inadempimento pur se di lieve entità da parte del cliente, anche ad una sola delle clausole di cui al presente accordo quadro, legittimerà la BMB ad esercitare nei confronti del cliente, dei garanti e dei coobbligati i diritti di cui ai precedenti articoli 21.1, 21.2, 21.3, 21.4.
24) l’accettazione e/o il ritiro della merce da parte del cliente che ha ricevuto il contratto, anche se non lo ha sottoscritto, rende immediatamente efficaci nei suoi confronti tutte le clausole quivi sancite in quanto ben note al medesimo cliente che ne ha ricevuto preventivo inoltro tramite pec oppure tramite mezzo equivalente.
25) correzioni, modifiche, cancellature, abrasioni, aggiunte e/o segni di qualsivoglia genere e natura, apposti sul presente accordo quadro e/o sulle singole conferme d’ordine, non avranno alcun valore.
26) il presente accordo quadro e le successive singole conferme d’ordine sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente alla validità, l’efficacia, l’esecuzione e/o l’interpretazione del presente accordo quadro e di ogni singola conferma d’ordine si conviene la competenza esclusiva del foro di Napoli.
27) le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.
28) i sottoscrittori, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, autorizzano la BMB al trattamento dei dati sensibili consentendone la comunicazione ai terzi per gli usi normativamente previsti.
Sono approvate ex articoli 1341 – 1342 c.c. Le clausole: n° 8 = rinunzia a proporre eccezioni; n° 10 = contratto autonomo di garanzia e rinunzia a proporre eccezioni; n° 11 = garanzia e limiti alla facoltà di proporre eccezioni sulle sottoscrizioni; n° 12 = facoltà per la BMB di sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni; n° 13 = obbligo all’inoltro del piano di consegne/ritiri; n° 14 = esonero da responsabilità per trasporto organizzato dalla BMB; n° 15 = esonero da risarcimenti; n° 17 = esonero da responsabilità; n° 19 = rinunzia alla facoltà; n° 21 = decadenza dal beneficio del termine; storno degli sconti; addebito degli interessi; n° 22 = risoluzione per inadempimento; penali; costi; interessi; n° 23 = responsabilità e decadenze per qualsiasi inadempimento; n° 26 = giurisdizione e competenza esclusiva del foro di Napoli.